Circolare QF-007/2017 – LA SCUOLA E I DICHIARATIVI – LE NOVITA’ DEL 2017
Come ogni anno giunge il momento in cui bisogna fare i conti con le spese sostenute, da genitori e dagli studenti, in ambito scolastico e universitario. A riguardo numerose sono le novità introdotte dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riguardante la Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e di Formazione, la quale ha posto nuove regole inerenti le detrazioni delle spese d’istruzione destinate ai soggetti che frequentano istituti scolastici e universitari.
Di seguito si riporta una breve analisi delle novità apportate per la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza delle due differenti tipologie di istituti di formazione.
La scuola d’infanzia, primo ciclo di istruzione e le scuole secondaria di secondo grado
Riguardo a questi istituti di istruzione, va per primo evidenziato il nuovo limite della spesa massima da detrarre ai fini IRPEF che passa dai 400 euro, previsti per ogni alunno o studente nei scorsi anni, ad euro 564 contemplati per l’anno fiscale 2016.
Ma quali spese posso detrarre?
Prima di tutto è possibile detrarre le spese inerenti la frequenza degli istituti scolastici sopra indicati, in particolare l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, ha evidenziato che rientrano tra queste le tasse versate al fine di iscrizione e di frequenza, i contributi versati a titolo volontario o obbligatorio e le erogazioni poste in essere dagli istituti al fine della frequentazione degli stessi.
Le spese riguardanti la mensa scolastica possono essere detratte anche se il servizio è predisposto non direttamente dalla scuola e quindi da terzi o dal Comune competente anche se non vi è stato una esplicita deliberazione da parte degli organi di istituto. Devono essere documentate per mezzo di un bollettino postale o bonifico bancario in cui si certifica l’avvenuto pagamento o tramite attestazione rilasciata a titolo di ricevuta dall’istituto al genitore interessato. A riguardo il genitore che vuole usufruire delle detrazioni in parola deve inserite il proprio nominativo, assieme a quello del figlio, all’interno dell’attestato. Nel caso di inserimento del solo nome dell’alunno, la detrazione potrà essere effettuata nell’ammontare del 50% per ogni genitore.
Rientrano tra le spese d’istruzione anche le spese integrative quali viaggi/gite di istruzione, assicurazione e altre spese deliberate dagli organi d’istituto.
Quali spese sono escluse?
Vengono escluse dalle spese oggetto di detrazione quelle effettuate per l’acquisto di testi di studio, il materiale di cancelleria e le spese di trasposto scolastico (il c.d. scuolabus). Differenti sono le spese inerenti la frequenza di asilo nido, i quali trovano differente applicazione e disciplina in materia di detrazione ai fini IRPEF.
Particolare è il caso delle erogazioni liberali e cioè poste in essere dal contribuente senza scopo di lucro agli Enti Scolastici, a cui è garantita una differente detrazione per le spese sostenute. Con riferimento alle due tipologie di detrazione l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E ha evidenziato l’incumulabilità delle stesse in capo al singolo studente.
L’Università
La legge 13 luglio 2015 n. 107 ha previsto una percentuale di detrazione pari al 19% sulle spese sostenute per la frequenza di Università pubbliche e private, ponendo un limite massimo di spesa stabilito annualmente dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) per i soli secondi. Tale limite tiene conto della tipologia di corso sostenuto e dell’area geografica in cui si sono svolte le attività universitarie. A riguardo, in caso di frequenza di una Università presso uno Stato estero, al fine della detrazione sulle spese sostenute, va preso in considerazione il domicilio fiscale del contribuente interessato, mentre nel caso di corsi universitarie predisposti da Università Telematiche fa fede la localizzazione della sede legale della stessa.
La detrazione sopra esposta può essere predisposta anche per le spese inerenti la frequenza di Istituti Tecnici Superiori, i quali vengono equiparati ai costi sostenuti in ambito universitario.
Ma quali spese posso detrarre?
Rientrano tra i contributi oggetto di detrazione quelle sostenute per il pagamento delle tasse di iscrizione, d’immatricolazione e le sopratasse per gli esami di laurea, mentre sono escluse quelle sostenute per l’acquisto di cancelleria, manuali e di vitto. Per le sole spese di alloggio è prevista una detrazione su di un massimale pari ad euro 2.633 riservato agli studenti che frequentano una Facoltà distante almeno 100 km dal proprio Comune di residenza. Vengono inoltre escluse le spese inerenti al riconoscimento di un titolo conseguito all’estero e i master non assimilabili a corsi di tipo universitario. Rientrano invece i master e i corsi post laurea organizzati in ambito accademico e le Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento.
Tutte le spese sopra elencate potranno essere detratte anche se vengono sostenute da un familiare fiscalmente a carico e dovranno essere attestate per mezzo delle quietanze o ricevute conservate dal contribuente.