Circolare QF-005/2016 – 5xMILLE…MODALITA’ D’USO.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto le date per l’iscrizione alle liste riservate ad enti di volontariato o di ricerca per poter usufruire della ripartizione del 5xMille, relativamente all’anno in corso.
I soggetti sopracitati devono inoltrare entro il 9 maggio una domanda di iscrizione e successivamente, entro il 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva. Viene posta in essere la possibilità di regolarizzare tali adempimenti, se fossero erroneamente inoltrati, entro il 30 settembre assieme al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 250.
Cos’è il 5×1000?
Con questa dicitura si fa riferimento alla percentuale dell’imposta IRPEF che viene devoluta tra gli enti che svolgono delle attività ritenute rilevanti socialmente, come ad esempio associazioni no-profit o finalizzate alla ricerca scientifica. All’interno della propria dichiarazione dei redditi il cittadino può devolvere discrezionalmente la propria quota a favore di una organizzazione, una sorta di attività di finanziamento predisposta dal singolo che non comporta particolari oneri (al contrario ad esempio di un atto di donazione) e che va ricondotta al dettato costituzionale dell’art. 118 cost., il quale favorisce l’iniziativa autonoma del cittadino per lo svolgimento delle attività di generale interesse sociale.
Chi sono i beneficiari?
Come sopra citato, possono beneficiarne solo gli Enti di volontariato (iscritti nel registro anagrafico ONLUS o iscritti nei registri ex legge 266/91), Enti finalizzati alla ricerca scientifica e sanitaria, alla tutela e alla promozione dei beni culturali, le attività sociali predisposte dai vari Comuni sul territorio e le Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente riconosciute dal CONI le quali hanno una rilevante attività collegata a degli interessi sociali.
Presentazione della domanda. Cosa fare?
Per poter beneficiare del contributo devoluto, i soggetti destinatari devono effettuare un’iscrizione negli appositi registri di categoria.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata, entro un termine deciso dall’Agenzia delle Entrate, all’ente di riferimento relativo all’attività sociale predisposta dall’organizzazione destinataria.
Di seguito sono elencati tutti i termini per presentare la domanda e gli enti a cui la stessa deve essere inoltrata:
- Gli Enti di tutela e valorizzazione dei beni culturali devo inviare la propria domanda al Ministero dei Beni Culturali entro il 31maggio;
- Gli Enti di Ricerca Sanitaria non devono presentare alcuna domanda in quanto il Ministero della Salute pone in essere in modo autonomo una lista delle organizzazioni che possono beneficiare di tale contributo. Solo in caso di mancata iscrizione dell’ente all’elenco di riferimento dell’anno precedente, questo può inoltrare domanda allo stesso Ministero entro il 2 maggio;
- Per quel che riguarda i Comuni e la possibilità di beneficiare di fondi destinati ad attività sociali da loro predisposti sul territorio, questi non hanno alcun obbligo di adempimento in quanto non è necessaria alcuna iscrizione ad un elenco;
- Gli Enti di volontariato e le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono inviare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 9 maggio;
- Infine le Università e gli Enti di Ricerca scientifica devono inoltrare domanda al Ministero dell’Università e della Ricerca Entro il 2 maggio.
Ultimo adempimento: la Dichiarazione Sostitutiva
Entro il 30 giugno tutte le organizzazioni che hanno fatto richiesta di poter accedere al beneficio del 5×1000 devono inviare una dichiarazione sostitutiva, predisposta dal proprio legale rappresentante, all’Ente a cui la domanda è stata inoltrata, pena l’impossibilità di accedere alla ripartizione. Assieme alla dichiarazione deve essere allegato un documento d’identità del rappresentante. Ad esempio, un Ente di volontariato dovrà inoltrare tale dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno o in alternativa tramite l’utilizzo di una posta elettronica certificata. Tale dichiarazione ha come scopo quello di certificare quanto precedentemente dichiarato al momento della presentazione della domanda.
Redazione del rendiconto dell’anno precedente
Entro un anno dall’avvenuto versamento del contributo, tutte le organizzazioni beneficiarie devono predisporre un rendiconto sulle delle attività svolte per mezzo delle somme ricevute a seguito ripartizione.
La redazione deve avvenire in modo chiaro e trasparente, per poter illustrare al meglio com’è stato impiegato il denaro. La predisposizione dell’atto è obbligatorio e il documento deve essere conservato dallo stesso ente per dieci anni. Se la somma percepita è maggiore ad euro 20.000, le stesse organizzazione hanno l’obbligo di inoltrare il rendiconto al Ministero di riferimento che ha posto in essere l’erogazione.
La pubblicazione: quali Enti sono stati ammessi?
Entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate renderà pubblico sul proprio sito un elenco provvisorio delle organizzazioni ammesse o escluse dalla ripartizione e i relativi importi che verranno versati. Successivamente, seguito controlli, gli elenchi verranno aggiornati fino alla data del 30 settembre, termine ultimo per regolarizzare l’adempimento errato.