Circolare QF-015/2016 – RISCOSSIONI CARTELLE DI PAGAMENTO: LA RIAMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE
La legge 7 agosto 2016, n. 160, in conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, ha stabilito la possibilità di una riammissione al beneficio della rateizzazione per le somme iscritte in ruolo dovute dai contribuenti che siano decaduti da un precedente piano di pagamento a rate.
Per poter accedere al nuovo iter di pagamento bisogna inoltrare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa normativa (precisamente entro il 20 ottobre 2016) una richiesta di accesso al piano rateale.
Chi può richiedere la riammissione?
Le disposizioni sopra indicati coinvolgono i contribuenti che hanno deciso, in un periodo precedente, di adempiere ai pagamenti dovuti per mezzo di un piano di rateizzazione a seguito di:
- un accertamento con adesione e/o un processo verbale di contestazione e/o un invito a comparire così come disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997 ovvero abbiano prestato acquiescenza dell’accertamento ai sensi dell’art. 15 del sopracitato decreto (vengono esplicitamente esclusi i casi di conciliazione e di accordi di mediazione in quanto diversamente disciplinati);
- decadenza della precedente rateizzazione, dovuta al mancato versamento di una rata entro il termine di adempimento della quota successiva. La decadenza indicata, al fine di poter usufruire di un nuovo beneficio, deve essere avvenuta in arco di tempo ben definito dallo stesso legislatore e in particolare nel periodo che va dal 16 ottobre 2015 al 1 luglio del 2016.
Come richiedere la nuova rateizzazione?
Il contribuente dovrà predisporre una semplice richiesta di riammissione ed inoltrarla entro il termine ultimo stabilito (20 ottobre 2016) all’Ufficio competente sul territorio che in precedenza ha concesso la rateizzazione.
La presentazione potrà avvenire per mezzo di consegna diretta all’Ente, per invio di una raccomandata o per inoltro tramite posta elettronica certificata.
All’interno della richiesta devono essere specificati i dati inerenti l’atto per cui si è disposto il pagamento e il numero di rate con cui il soggetto vuole adempiere.
Il nuovo piano di rateizzazione
L’Ufficio, a seguito controllo effettuato sul caso in esame, potrà predisporre un nuovo piano rateale tenendo in considerazione la scelta di rate effettuata dal contribuente.
Vengono inoltre sospesi tutti i carichi previsti sul soggetto ed affidati alla riscossione.
Lo stesso Ente informerà il contribuente dell’eventuale accoglimento della richiesta per mezzo di PEC o servizio postale e all’interno della comunicazione sarà indicato l’importo della prima rata da pagare entro 60 giorni dalla notifica per mezzo del modello F24.
Entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento il contribuente dovrà inoltrare il documento di quietanza allo stesso Ufficio che successivamente provvederà a disporre un piano definitivo indicando le nuove date di scadenza e i relativi importi da versare.
Omesso pagamento del nuovo piano rateale
Differenti effetti si prospettano per il contribuente che omette il pagamento del nuovo piano rateale a seconda che il mancato adempimento abbia ad oggetto la prima o una successiva rata di corresponsione. In particolare il mancato pagamento della prima rata produce come effetto l’impossibilità per il contribuente di accedere al nuovo piano, facendo permanere su di esso lo stato di decadenza precedentemente acquisita. L’ Ente che ha predisposto la nuova rateizzazione annullerà la sospensione degli importi iscritti in ruolo e provvederà ad un addebito al contribuente degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Differente iter è previsto nel caso di acquiescenza o di atti di accertamento esecutivi. In questo caso l’Ufficio provvederà a notificare una intimazione ad adempiere così come disciplinato dall’art. 29 del Decreto Legge n. 78 del 2010. Sarà predisposta una iscrizione a ruolo degli importi da corrispondere aventi ad oggetto le imposte, le sanzioni e gli interessi relativi al primo piano rateale e con l’aggiunta di una nuova sanzione dovuta per la decadenza al secondo piano. Nel caso di omesso pagamento di una rata del nuovo piano rateale differente e successiva dalla prima rata e non avvenuto entro il termine stabilito per successiva rata (fatta eccezione i casi di ravvedimento di regolarizzazione per mezzo di ravvedimento operoso da parte del contribuente), l’Ente provvederà a recuperare le somme dovute. Anche in questo caso dovranno essere predisposte dal soggetto interessato le somme relative alle imposte, gli interessi e le sanzioni dovute a seguito della nuova decadenza.