Circolare QF-011/2017 – LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E LE DETRAZIONI IRPEF
Le agevolazioni fiscali inerenti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state negli anni oggetto di vari provvedimenti normativi, che hanno portato alla modifica della disciplina in alcuni periodi determinati. Un primo intervento normativo è avvenuto tramite l’entrata in vigore dell’art. 16 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale specifica che il contribuente che abbia sostenuto delle spese di ristrutturazione di edifici residenziali sul territorio dello Stato ha la possibilità di usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche con una percentuale pari al 36% degli oneri sostenuti entro la soglia massima di spesa documentata pari ad euro 48.000,00 per ogni unità immobiliare. Tale percentuale, al fine di porre maggiori agevolazioni fiscali in questo ambito, è stata successivamente aumentata al 50% per le sole spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno del 2012 e il 31 dicembre 2017, così come il limite massimo delle spese documentate che è stato stabilito ad euro 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare. Dal 1 gennaio 2018 si ritornerà a quanto disposto dalla precedente normativa e alla conseguente diminuzione dell’aliquota di detrazione e della soglia di spesa.
I soggetti interessati
Possono detrarre le spese sostenute ai fini di ristrutturazione edilizia i contribuenti assoggettati all’IRPEF che siano proprietari o nudi proprietari, comodatari, locatari e titolari di diritto reale di godimento dell’immobile ristrutturato. Vengono inoltre considerati beneficiari i soci di cooperative, gli imprenditori individuali, i soci di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. Le ultime quattro categorie elencate possono però detrarre le sole spese inerenti ad immobili non rientranti tra le merci o i beni strumentali utilizzati ai fini delle proprie attività. Il diritto alla detrazione viene anche riconosciuto ai familiari conviventi del possessore dell’immobile, il coniuge separato e assegnatario dell’abitazione, nonché il convivente more uxorio che abbiano sostenuto le spese dei lavori svolti e siano in possesso di bonifici e fatture a loro intestati.
Oggetto della detrazione
Sono oggetto della detrazione le spese sostenute dal contribuente al fine del compimento di interventi di ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione residenziale, in particolare le spese per lavori di:
- ristrutturazioni, restauro e manutenzione straordinaria della singola abitazione residenziale;
- ristrutturazione, restauro, risanamento, manutenzione straordinaria e ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- realizzazione di garage e posti auto;
- installazione di ascensori e montacarichi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche;
- realizzazione di recinzioni esterne, grate, porte blindate, saracinesche, casseforti e apparecchiature finalizzate alla prevenzione di furti e altri fatti illeciti;
- bonifica di materiale in amianto;
- istallazione di impianti fotovoltaici e di impiego di energie rinnovabili;
- adozione di misure anti sismiche e di sicurezza statica (tali spese possono essere oggetto di detrazione anche per i soggetti passivi IRES e prevedono una particolare disciplina valevole fino al 31 dicembre 2021);
- realizzazione di interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.
Rientrano inoltre tra le spese oggetto di detrazione quelle inerenti:
- alla progettazione, alla effettuazione di perizia, sopraluoghi e ad altre prestazioni professionali riconducibili agli interventi;
- l’acquisto dei materiali necessari;
- l’imposta di bollo, sul valore aggiunto e i diritti versati al fine di autorizzazioni, concessioni e denunzie di inizio lavori, nonché gli oneri di urbanizzazione.
Richiesta di fruizione della detrazione e la conservazione della documentazione
Il contribuente potrà fruire della detrazione a seguito dell’indicazione delle spese sostenute e i dati catastali relativi l’immobile all’interno del modello Redditi P.F (per i soli detentori dovranno essere riportati anche gli estremi della registrazione dell’atto che identifica il titolo). Sarà obbligo dello stesso conservare ed esibire in caso di controllo, la documentazione relativa agli interventi effettuati, in particolare:
- le ricevute fiscali e le fatture intestate al soggetto beneficiario delle detrazioni (nel caso di condomini sarà predisposta dall’amministratore una certificazione sui lavori svolti;
- per gli interventi avvenuti in spazi comuni di edifici residenziali occorre conservare il verbale di approvazione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’attestazione che i lavori svolti sono compresi tra quelli disciplinati dalla normativa e l’indicazione della data di inizio degli stessi;
- le ricevute dei bonifici di pagamento effettuati con l’inserimento nella causale della norma di riferimento (l’art. 16 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il codice fiscale del beneficiario del pagamento e della detrazione;
- se non censito, la domanda di accatastamento del bene immobile;
- la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle imposte comunali (IMU e TASI);
- in caso di lavori effettuati dal detentore, la dichiarazione di consenso ai lavori predisposta dal detentore, se quest’ultimo è un soggetto differente ad un familiare convivente;
Va inoltre predisposta una comunicazione da inoltrare all’Azienda Sanitaria locale di riferimento contenente l’ubicazione dell’unità immobiliare, le generalità del soggetto committente e dell’esecutore materiale dei lavori con la relativa dichiarazione di responsabilità inerente l’assunzione di tutti gli obblighi riguardanti la sicurezza sul lavoro e la contribuzione lavorativa, la natura dell’intervento effettuato e la data di inizio dello stesso. La comunicazione dovrà essere inviata per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e viene esentata nei soli casi in cui non è previsto tale obbligo.