Circolare QF-009/2017 – IL LAVORO OCCASIONALE E LA NUOVA DISCIPLINA
La disciplina del lavoro occasionale è stata di recente oggetto di una radicale riforma che ha visto il superamento dei vecchi Voucher INPS e l’introduzione di nuovi mezzi per fruire delle attività lavorative svolte in modo saltuario e sporadico.
Con l’entrata in vigore dell’art.54bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, è stato introdotto nella materia un doppio binario che vede due differenti procedure di applicazione della disciplina per le famiglie e per le imprese.
Infatti sono stati istituiti il nuovo “Libretto Famiglia” dedicato alle prestazioni occasionali aventi come utilizzatori persone fisiche che non svolgono un’attività di impresa o professionale e il “Contratto di Lavoro Occasionale” utilizzabile da imprenditori, professionisti, pubbliche amministrazioni ed enti privati.
Di seguito esponiamo in breve le caratteristiche della nuova disciplina e le modalità di utilizzo dei nuovi strumenti a disposizione dei soggetti coinvolti.
I Limiti alle Prestazioni di Lavoro Occasionale
Bisogna preliminarmente segnalare che sussistono dei limiti economici per poter usufruire delle prestazioni di lavoro di tipo occasionale, in particolare il prestatore d’opera durante l’anno di riferimento non può superare la soglia massima di euro 5.000 di importi complessivi percepiti per le attività lavorative svolte occasionalmente e di euro 2.500 percepiti da un unico utilizzatore. Quest’ultimo, inoltre, non può erogare compensi superiori ai 5.000 euro per la totalità delle prestazioni occasionali usufruite durante l’anno. I massimali sopra indicati vanno considerati al netto di quanto percepito dal prestatore, cioè senza tener conto delle percentuali erogate a titolo di contribuzione, premio assicurativo e costi di gestione.
Un’ulteriore limitazione riguarda l’impossibilità di instaurare un rapporto di lavoro occasionale se tra il prestatore e l’utilizzatore risulti già in essere un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione oppure siano stati instaurati tali rapporti negli ultimi sei mesi.
Tali limitazioni riguardano tutte le tipologie di prestazione, siano esse utilizzate da imprenditori o professionisti, sia da soggetti non rientranti in tali categorie.
Il Libretto Famiglia
Per le prestazioni aventi come utilizzatore dei soggetti che non svolgono attività di impresa, il valore nominale di ogni titolo di pagamento ammonta ad euro 10,00 di cui 1,60 euro costituiscono l’importo riferito alla contribuzione IVS Gestione Separata, 0,25 euro come premio assicurativo INAIL, 0,10 euro come oneri di gestione ed il resto a titolo di compenso.
Le attività oggetto della prestazione di lavoro occasionale devono essere piccoli lavori domestici di manutenzione, giardinaggio, pulizia, assistenza a domicilio di anziani e disabili, bebysitteraggio e insegnamento supplementare privato.
L’utilizzo del libretto famiglia può avvenire solo per mezzo del portale interattivo messo a disposizione dall’Ente Previdenziale, dove i due soggetti interessati dovranno iscriversi prima dell’instaurazione del rapporto.
Al termine del lavoro l’utilizzatore dovrà comunicare i dati anagrafici del prestatore, il compenso oggetto della prestazione, la sua durata, il luogo dove si è svolta e altre informazioni inerenti alla stessa. Tale comunicazione può essere inoltrata entro il terzo giorno del mese successivo alla data dello svolgimento dell’attività lavorativa.
A seguito di tale adempimento il prestatore riceverà un SMS o una mail della trasmissione posta in essere precedentemente dall’utilizzatore.
Lo stesso utilizzatore potrà scegliere le modalità di erogazione del compenso pattuito, la quale sarà effettuata dall’INPS il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione lavorativa.
Il Contratto di Prestazione Occasionale
Differente è la disciplina riservata ai soggetti utilizzatori che svolgono un’attività imprenditoriale o professionale. In questo caso insorge tra questi e i loro prestatori un rapporto contrattuale che ha dei precisi canoni in merito ai compensi da corrispondere, i quali non possono essere inferiori ad euro 36,00 giornalieri e ad euro 9,00 orari, pur mantenendo un potere discrezionale posto alle parti riguardo l’ammontare del compenso orario della prestazione.
Al compenso predisposto in capo al prestatore vanno applicate le percentuali inerenti la contribuzione previdenziale IVS Gestione Separata pari al 33%, quelle riguardanti il premio assicurativo INAIL pari al 3,5% e gli oneri di gestione pari al 1%.
Oltre ai limiti generali sopra esposti, il legislatore ha voluto introdurre ulteriori limiti per la fruizione dei contratti in questione, prevedendo l’esclusione dell’utilizzo degli stessi ai soggetti imprenditori o professionisti che nell’anno precedente abbiano avuto all’interno della propria azienda mediamente più di cinque lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato.
Viene previsto, invece, un divieto di utilizzo di tale contratto per i professionisti che svolgono attività concernenti appalti di servizi od opera, attività edili e affini e per attività agricole con eccezione ai casi elencati dal comma 8 dell’articolo sopra citato.
Per quanto concerne le modalità di attivazione del contratto di lavoro occasionale lo stesso articolo 54bis prevede l’obbligo in capo all’utilizzatore di comunicare per mezzo di un portale telematico dedicato, entro un’ora prima dallo svolgimento della prestazione, i dati inerenti il prestatore, i compensi stabiliti, il luogo dove si svolgerà l’attività lavorativa, la sua durata, il suo settore di appartenenza e le atre informazioni inerenti alla stessa.
Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo e quindi di revoca della comunicazione effettuata, l’utilizzatore, nel termine di tre giorni dalla mancata prestazione, dovrà annullare la richiesta accedendo sulla piattaforma precedentemente utilizzata.
Come quanto previsto per l’utilizzo del libretto famiglia, anche in questo caso il prestatore riceverà un SMS o una mail di notifica dell’avvenuto inserimento del rapporto lavorativo all’interno dei database dedicati.
Differente il caso in cui l’utilizzatore, a seguito mancato svolgimento della prestazione pattuita, non revochi la comunicazione entro i termini previsti dalla normativa in esame. In presenza di questa ipotesi l’INPS provvederà ugualmente a remunerare il lavoratore nelle modalità ordinarie, a seguito del quale il prestatore dovrà confermare o meno l’effettivo svolgimento dell’attività oggetto del contratto entro tre giorni dall’avvenuto pagamento. Tale conferma impedirà all’utilizzatore di richiedere la revoca della prestazione da lui caricata all’interno del portale INPS.