Circolare QF-008/2016 – LA GESTIONE SEPARATA INPS E I CONTRIBUTI IVS: AGEVOLAZIONI E ADEMPIMENTI.
I contribuenti che svolgono un’attività artigianale o commerciale rientranti nella gestione IVS (contributi di invalidità, vecchiaia e ai superstiti) e i lavoratori autonomi in possesso di una gestione contributiva definita “separata” hanno l’obbligo di corrispondere l’ammontare dei contributi riguardanti l’anno 2015, nonché gli acconti previsti per l’anno 2016, entro la data 16 giugno, prorogabile al 18 luglio.
Nel caso di adempimento avvenuto entro l’ultima data indicata, il soggetto adempiente dovrà, in aggiunta, corrispondere un supplemento alla somma pari al 0,40% di quanto dovuto.
Ma cosa sono la Gestione Separata INPS e i Contributi IVS?
La Gestione Separata INPS nasce a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, la quale ha riformato il sistema pensionistico italiano. Con questa intestazione si fa riferimento ad un fondo pensionistico finalizzato ad assegnare le assicurazioni sociali ex. art. 1886 c.c. e coinvolge i lavoratori parasubordinati non in possesso di una cassa previdenziale professionale.
Per Contributi IVS si intende invece la fascia contributiva dovuta dal lavoratore per invalidità, assistenza economica in caso di superstiti e vecchiaia ed il suo conteggio varia in base alla categoria di appartenenza del contribuente. Gli adempimenti riconducibili a tali contributi vanno a coinvolgere anche i lavoratori in regime di gestione separata, i quali sono dovuti a versare i propri contributi annuali presso l’Ente previdenziale.
I contributi previdenziali riferiti all’anno 2015.
Il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dai contribuenti in possesso di una gestione separata INPS e contributiva IVS varia in base al proprio reddito d’impresa conseguito dal soggetto nell’anno di riferimento (nel caso specifico il 2015) e al reddito dichiarato come lavoratore autonomo. Le somme da versare sono individuabili a seguito di calcolo contributivo derivato dalla differenza tra quanto dovuto sulla base del reddito dichiarato nell’anno meno le somme già versate come acconto nell’anno precedente.
Per il calcolo dei contributi a gestione IVS riferite all’anno 2015 l’Ente previdenziale ha posto in essere delle quote a parte su cui si fonda il conteggio. In particolare per i contribuenti titolari di un’impresa, collaboratori della stessa o soci aventi età superiore ad anni ventuno, l’aliquota di riferimento varia a seconda dell’attività svolta (attività di tipo commerciale o artigianale) e del reddito risultante per l’anno 2015. Nello specifico fino ad euro 46.123 annui la percentuale da corrispondere è del 22,65% per il contribuente artigiano, mentre del 22,74% per i commercianti. Nel caso di reddito superiore ad euro 46.123 e fino alla soglia di euro 76.872 conseguiti nell’anno precedente, la percentuale da corrispondere sarà aumentata di un ulteriore 1,00% in tutti e due i casi sopra indicati.
Differenti le aliquote previste per i contribuenti di età minore ad anni ventuno i quali dovranno corrispondere il 19,65% se questi sono artigiani e del 19,74% se commercianti. Identico aumento di percentuale viene applicato nel caso di reddito annuale superiore alla soglia di euro 46.123 e fino ad euro 76.872.
Per l’anno 2015 il reddito minimo annuo considerato al fine del calcolo previdenziale è di euro 15.548 conseguiti nell’intero arco dell’anno.
Differenti sono le percentuali delle quote a parte stabilite per la gestione separata INPS. In particolare la percentuale stabilita per i soggetti pensionati o iscritti ad una diversa gestione obbligatoria sarà del 23,50%. Per i contribuenti sprovvisti di tali requisiti la percentuale varia in base al possesso o meno di una partita IVA. Nel primo caso la percentuale da corrispondere sarà pari al 27,72% mentre per il secondo a 31,72% (di quest’ultimo gruppo fanno parte gli associati in partecipazione, i lavoratori a progetto o a collaborazione continuativa).
Gli acconti previdenziali.
Oltre a quanto sopra specificato i contribuenti in gestione separata INPS e in gestione IVS hanno l’onere di versare gli acconti previsti per l’anno 2016.
L’acconto previsto per i contributi IVS viene calcolato sulla base dei redditi dichiarati nell’anno 2015 e risultanti a seguito compilazione del Modello Unico 2016 riguardante le persone fisiche. Anche in questo caso viene posta in essere una differente percentuale di aliquota in base all’attività svolta, più precisamente se si è in presenza di un socio, titolare o collaboratore dell’impresa con età superiore ad anni ventuno o se si è solo collaboratori con età inferiore. Nel primo caso la percentuale ammonterà al 23.10% per gli artigiani e al 23,19% per i commercianti che abbiano conseguito un reddito inferiore ad euro 46.123. In presenza di collaboratore infraventunenne la percentuale prevista ammonterà al 20,10% per il lavoratore artigiano e al 20,19% per il lavoratore commerciante. Il superamento della soglia economica sul reddito dichiarato sopraindicata e fino ad euro 76.872, comporterà l’aumento del 1,00% dell’aliquota da corrispondere.
Per quel che riguarda gli acconti dovuti dal contribuente in regime di Gestione separata, l’aliquota da versare viene calcolata sulla base dell’80% delle somme dovute con riferimento ai redditi dichiarati nell’anno 2015. Anche in questo caso, come per i contributi previdenziali sopra esposti, la percentuale di aliquota viene definita in base all’attività svolta dal contribuente. In particolare i pensionati e i soggetti iscritti in una ulteriore gestione dovranno versare un’aliquota pari al 24% del dovuto, mentre per gli altri lavoratori la percentuale sarà del 27,72% per i detentori di una partita IVA e del 31,72% se non titolare della posizione IVA. Per il versamento delle somme dovute sono stati indicati gli stessi termini previsti per gli acconti contributi IVS.
Modalità di pagamento.
Il pagamento sia dell’acconto previsto per i contributi IVS che per quello dovuto dal contribuente in regime di Gestione Separata potrà essere effettuato in due differenti trance, tenendo gli stessi termini utilizzati ai fini IRPEF e cioè con una prima rata entro il 16 giugno 2016 o in alternativa entro 18 luglio 2016 con una percentuale di aumento pari al 0,40%. La seconda ed ultima rata avrà scadenza il 30 novembre 2016.
Il pagamento deve avvenire per mezzo del modello F24 debitamente compilato.