Circolare QF-006/2017 – IL MODELLO DEI REDDITI 2017 – PERSONE FISICHE

Il Modello Redditi 2017 è un modulo per mezzo del quale il contribuente potrà presentare la propria dichiarazione a fini fiscali e successivamente adempiere agli oneri da questa scaturiti. Viene costituita da tre differenti fascicoli contenenti i vari quadri da compilare in sede di dichiarazione, in particolare:

  • Fascicolo 1: contiene il frontespizio, il prospetto inerente ai familiari a carico e i quadri riguardanti i vari redditi conseguiti, le spese e gli oneri sostenuti, il calcolo irpef e degli addizionali all’irpef, i crediti d’imposta, la dichiarazione integrativa, i risultati della dichiarazione e il contributo solidale. Al contrario degli altri due, questo primo fascicolo deve essere obbligatoriamente compilato da tutti contribuenti.
  • Fascicolo 2: contiene i quadri riservati ai soggetti che non hanno l’obbligo di una tenuta delle scritture contabili, i quali dovranno dichiarare i propri contributi assistenziali, previdenziali e gli altri redditi conseguiti durante l’anno. Nello stesso fascicolo sono presenti i due quadri inerenti agli investimenti posti in essere all’estero, le attività svolte da amministratori di condominio e le indicazioni per la presentazione del dichiarativo per i soggetti non residenti sul territorio nazionale.
  • Fascicolo 3: i quadri riservati ai contribuenti a cui è dato obbligo la tenuta delle scritture contabili.
Chi deve presentare il Modello Redditi P.F. 2017?

Sono tenuti a presentare il Modello Redditi riservato alle Persone Fisiche tutti i contribuenti che hanno conseguito durante l’anno solare precedente:

  • Redditi derivanti da una attività di lavoro autonomo con Partita Iva;
  • Redditi d’impresa e di partecipazione;

oppure abbiano i seguenti requisiti:

  • Siano residenti in uno Stato estero;
  • Siano obbligati all’inoltro delle Dichiarazioni IVA, Irap e del modello 770;
Le novità del 2017

Molte le novità previste per il Modello Redditi 2017, in particolare:

  • Il Modello in esame dovrà essere inoltrato in maniera separata e distinta dalla Dichiarazione IVA, al contrario di quanto previsto negli anni precedenti con il Modello Unico;
  • Sono state previsti nuovi termini per il versamento del saldo o del primo acconto da corrispondere (entro il 30 giugno ed entro il 30 luglio con la maggiorazione del 0,40% del dovuto) e di conservazione dei dichiarativi ai fini di successivi accertamenti (fino al termine del quinto anno successivo a quello di avvenuta dichiarazione);
  • Viene meno l’obbligo di pagamento per mezzo del modello F24 telematico delle imposte scaturiti dal dichiarativo per i soli contribuenti non possessori di una partita IVA e che non abbiano delle compensazioni da effettuare;
IL FASCICOLO 1

Di seguito elenchiamo le novità introdotte all’interno del primo fascicolo, facendo una breve analisi dei vari campi che lo compongono.

Il Frontespizio

Due le novità inserite all’interno del frontespizio all’interno della sezione riguardante il tipo di dichiarazione e quella inerente i dati del contribuente. Nel primo campo sono state rimosse le caselle relative al dichiarativo Iva e Reddito, a seguito dell’obbligo dell’invio dei due modelli in maniera separata e aggiunte due caselle riguardanti la presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n.193/2016, il quale ha previsto la possibilità di integrare il modello entro i termini previsti per l’accertamento, siano esse dichiarazioni integrative a favore che a sfavore per il soggetto. Per quanto riguarda la sezione dedicata ai dati del contribuente è stata aggiunta al rigo inerente al domicilio fiscale del dichiarante la casella intitolata “Fusioni dei Comuni” da compilare, con l’inserimento del codice identificativo predisposto per ogni nuovo comune, nel caso di predisposizione di aliquote di addizionale comunale IRPEF diverse e presenti sul nuovo territorio municipale.

I Redditi dei Terreni e il Quadro RA

Le novità apportate in questo quadro riguardano le esenzioni IMU per i terreni agricoli da indicare nella casella n.9. In particolare ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 nell’anno 2016 sono esonerati al versamento dell’imposta sopracitata i terreni agricoli situati nelle isole minori, quelli coltivati da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e in proprietà collettiva destinati a zona agrosilvo-pastorale. In questi casi troverà applicazione la sola imposta sul reddito per le persone fisiche.

I Redditi dei Fabbricati e il Quadro RB

Per quanto riguarda i redditi scaturiti da fabbricati, le principali novità sono state apportate nella disciplina fiscale inerente i contratti di comodato e di locazione. Per la prima categoria il legislatore, per mezzo della Legge n. 208 del 2015, ha previsto che le unità immobiliari concesse in comodato ad un parente in linea retta (genitore e/o figli) non rientrano nella disciplina delle abitazioni principali ai fini IMU e a questi viene concessa una riduzione pari al 50% dell’imponibile da corrispondere. Di conseguenza all’interno del dichiarativo non dovrà essere compilata la colonna n. 12 riguardante casi particolari IMU con il codice identificativo 1 che dovrà essere inserito solo nei casi di totale esenzione.

Pe quanto riguarda i contratti di locazione di fabbricati, nella Sezione II e in particolare nei righi RB 21 e RB 22 della colonna numero 4, vi è la possibilità di inserire dei codici identificativi al fine di dichiarare le modalità di registrazione effettuate dei contratti oggetto di dichiarazione. In particolare il codice 3P in caso di registrazione avvenuta per mezzo dei programmi telematici SIRIA e IRIS e 3T se predisposta per il tramite di altri canali di comunicazione.

I Redditi di Lavoro Dipendente e il Quadro RC

La prima novità apportata a questo quadro riguarda l’introduzione del rigo RC4 inerente alle somme predisposte dal sostituto d’imposta e conseguite dal contribuente come premi di risultato (premi di produttività e di partecipazione agli utili di impresa). In tale rigo vanno esposti i premi sulla base della tassazione posta in essere dal soggetto sostituto e in sede di compilazione tali dati possono essere modificati o confermati dal contribuente interessato.

Ulteriore novità riguarda la riduzione del 30% del reddito imponibile riservata ai lavoratori che risultano residenti fuori dai confini nazionali, ma che hanno eletto la propria residenza in Italia dall’anno 2016. Tali contribuenti dovranno però rivestire una carica di alta specializzazione professionale oppure abbiano un impiego di tipo dirigenziali. In sede di dichiarazione dovrà essere inserito il codice con il numero identificativo 4 nella casella riservata per i casi particolari.

Va infine segnalata l’introduzione della casella dedicata ai soci di una cooperativa artigiana da compilare nel caso in cui un socio di una cooperativa edile abbia conseguito un compenso scaturito da un lavoro autonomo predisposto per la stessa società. In tal caso il reddito scaturito viene considerato come lavoratore dipendente ai fini IRPEF.

I Crediti d’Imposta e il Quadro CR

Questo quadro è formato da nove sezioni che riguardano le fattispecie in cui spetta il credito d’imposta. Le novità apportate al Modello Redditi 2017 riguardano la sezione VII e IX. Nella prima vengono prese in considerazione le erogazioni poste in essere per gli interventi in ambito culturale e scolastico, a cui viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’erogato. A tal fine dovranno essere compilati i quadri CR14 (in caso di erogazione in ambito culturale) e CR15 (per le erogazioni aventi come beneficiari istituti scolastici).

Per quanto la sezione IX è stato previsto il quadro CR17 finalizzato al credito d’imposta spettante al contribuente che abbia sostenuto spese di sorveglianza al fine di prevenire attività criminose. Tale credito spetta ai soggetti che in precedenza abbiano presentato una istanza dedicata entro il giorno 20 marzo dell’anno in corso e avrà la misura del 100% del valore risultante dalla stessa domanda.

Oneri – Spese e il Quadro RP

Il quadro RP è costituito da sei sezioni nei quali inserire le spese e gli oneri a cui spettano una deduzione o una detrazione. Riguardo le novità inerenti al dichiarativo 2017, va segnalato l’introduzione nella sezione I, riguardante le spese detraibili nella misura del 19% e del 26%, della riga RP14 riservata alla detrazione delle spese sostenute a titolo di riscatto o di canone di leasing aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale. Nella stessa sezione si ricorda che per la compilazione dei righi generici da RP8 a RP13 inerenti le spese sostenute per l’istruzione e frequenza ad istituti di primo ciclo e secondari di secondo grado, nonché scuole di infanzia, il limite di detraibilità è stato aumentato ad euro 564 per studente.

Per quanto riguarda la sezione II va evidenziato la possibilità di inserire nel rigo RP26 i nuovi codici identificativi n. 12 (per donazioni a favore di fondi speciali, trust e ONLUS), n. 13 (contributi versati da pensionati alle Casse assistenziali) e il n. 21 per gli altri oneri deducibili per legge.

La sezione III ha subito una modifica all’interno della sottosezione B inerente ai dati catastali per beneficiare delle detrazioni in ambito immobiliare. In particolare nel caso di interventi di recupero posti in essere da conduttori (nel caso di locazione abitativa) e comodatari (in presenza di un contratto di comodato), all’interno della riga RP53 bisogna specificare il codice riferito la tipologia di contratto all’interno della colonna n. 7.

Anche quest’anno è stato inserito all’interno del modello dichiarativo la sezione III C dedicata alla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mobilio e di grandi elettrodomestici destinati l’arredamento di abitazioni in recupero edilizio, ma con l’aggiunta del nuovo rigo RP58 dedicato alle spese di arredamento sostenute da giovani coppie e RP59 inerente all’IVA versata per l’acquisto di una abitazione rientrante nelle classi energetiche A e B (detrazione pari al 50% delle spese sostenute entro un minimale stabilito ad euro 16.000).

Nella sezione IV dedicata alla detraibilità delle spese effettuate per lavori finalizzati al risparmio energetico, alle righe RP61 e RP64 è stata introdotta la possibilità di inserire il nuovo codice identificativo n. 7 riferito alle spese sostenute per l’acquisto e il montaggio di apparecchiature di controllo da remoto degli impianti di riscaldamento finalizzati ad ottimizzare i consumi e a garantire un risparmio sull’energia (è prevista una detrazione del 65% delle spese sostenute).

Tre nuove colonne sono state invece inserite all’interno della sezione VI dedicata gli investimenti posti in essere da imprese in regime di Start-Up. In particolare dovranno essere compilate nel caso di decadenza del regime sopra indicate al fine di dichiarare le detrazioni l’ammontare delle detrazioni in passato godute e il cui valore dovrà essere successivamente restituito assieme agli interessi maturati e da essi scaturiti.

Le Dichiarazioni Integrative e il Quadro DI

Questo nuovo quadro è stato inserito all’interno del modello Redditi 2017 e dovrà essere compilato dai contribuenti che nell’anno precedente hanno inoltrato una dichiarazione integrativa. In particolare al suo interno dovrà essere inserito il codice del tributo, il periodo d’imposta di riferimento, il valore del credito risultante dalla correzione di errori di tipo contabile e quello derivante dal minore e dal maggiore credito emerso dalla dichiarazione integrativa nella quota non compresa a rimborso.

Con l’introduzione del Quadro DI è stato soppresso all’interno del Fascicolo III il quadro RS in passato finalizzato per la correzione di errori contabili.

Il Risultato della Dichiarazione e il Quadro RX

In questo quadro è stata inserita la nuova colonna dedicata alle imposte in debito che risultano dal dichiarativo compilato e la contemporanea eliminazione sezione III inerente l’imposta sul valore aggiunto a credito o da pagare come conseguenza dell’obbligo di compilazione e di inoltro in maniera autonoma del modello IVA.

IL FASCICOLO 2

Dopo aver fatto una analisi delle novità introdotte all’interno primo Fascicolo, continuiamo ad analizzare quanto predisposto quest’anno nel Fascicolo 2 contenente i quadri riservati ai contribuenti che non hanno un obbligo di scritture contabili, abbiano svolto investimento fuori dal territorio nazionale e agli amministratori condominiali.

I Redditi di Partecipazione in Società di Persone e il Quadro RH

In questo quadro va segnalata la possibilità di inserire, all’interno della sezione I, il codice identificativo n. 3 riservato ai lavoratori che hanno trasferito la propria residenza in Italia dopo almeno cinque anni di residenza all’estero, i quali dovranno dichiarare il proprio reddito che concorrerà al reddito complessivo nella misura del 70%.

Gli altri Redditi e il Quadro RL

La particolare novità inserita in questo quadro riguardano le abitazioni principali ubicate in uno Stato estero e considerato non bene di lusso. In questo caso al titolare del bene può essere riconosciuta l’esenzione al versamento della Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE) e il suo reddito concorrerà al solo reddito imponibili IRPEF.

I Redditi con Tassazione Separata/Imposta Sostitutiva e il Quadro RM

Varie le novità apportate in questo campo, iniziando dal rigo RM14 riservata ai casi di tassazione separata, nel quale è stata aggiunta la colonna 2 dove indicare l’ammontare dell’imposta trattenuta dal soggetto sostituto e la colonna 3 dove segnalare l’acconto pari al 20% da versare a seguito la presentazione del dichiarativo in esame.

Altra modifica è prevista nella sezione VIII inerente ai redditi scaturiti da società partecipate dislocate all’estero, dove nel rigo RM17 è stata aggiunta la colonna 7 al fine di dichiarare la stabile organizzazione al di fuori del territorio nazionale.

Dedicata alla nuova valutazione dei terreni è la sezione X, nel quale vanno indicati i dati relativi ad una rivalutazione dei terreni in possesso dal primo gennaio 2016 e per i quali è stata svolta un’attività di perizia con il relativo pagamento dell’imposta pari al 8% .

Al rigo RM26 riferito alle retribuzioni arretrate riferite ad anni precedenti per prestazioni lavorative di tipo dipendente, è stata aggiunta la colonna 2 nel quale inserire l’imposta trattenuta dal soggetto sostituto d’imposta e la colonna 3 riferita all’acconto pari al 20% versato a seguito la presentazione del modello in esame (campi utilizzabili in presenza di una dichiarazione integrativa successivamente redatta).

I Contributi Previdenziali e il Quadro RR

Questo quadro è riservato per l’inserimento dei dati relativi ai contributi previdenziali posti in essere in campo al contribuente. A riguardo, nella sezione I dedicata alla contribuzione dei soggetti artigiani e commercianti, è stata aggiunta la casella relativa alla tipologia di iscritto dove inserire se il dichiarante è il titolare, collaboratore familiare o coadiuvante dell’impresa.

Nella stessa sezione e con riferimento ai contribuenti in regime agevolato di tipo forfettario, è stata aggiunta la possibilità di inserimento del nuovo codice identificativo C per i soggetti che usufruiscono della riduzione pari al 35% dei contributi da loro dovuti.

Nel rigo RR2 sono stati inseriti le colonne 22 e 36 per segnalare il credito maturato nell’anno precedente ed è oggetto di una apposita domanda di rimborso o di autoconguaglio della compensazione contributiva da presentare all’ufficio INPS di competenza. Va inoltre segnalato in questa sede di un identico intervento all’interno della sezione II dedicata ai liberi professionisti in regime di gestione separata, dove al rigo RR8 è stata aggiunta la colonna 7 inerente il residuo a rimborso e l’autoconguaglio riferiti a tali soggetti.

IL FASCICOLO 3

Nel Fascicolo 3 devono essere inseriti gli altri redditi conseguiti dai contribuenti che hanno l’obbligo di tenere una scrittura contabile. Di seguito analizziamo le novità apportate quest’anno all’interno del presente fascicolo e dei nuovi dati da inserire al fine di una corretta compilazione del modello.

Il Lavoro Autonomo, la Contabilità Ordinaria/Semplificata e i Quadri RE – RF – RG

Questi quadri si riferiscono ai redditi derivanti da lavoro autonomo percepito dall’esercizio di arti e professioni (RE), quello conseguito da imprese in regime di contabilità ordinaria (RF) e in regime semplificato (RG).

Una particolare novità apportata all’interno di quadri esposti è la possibilità di inserire le spese scaturite da investimento su beni strumentali e poter conseguire il c.d. “maxi ammortamento” previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.  Da segnalare inoltre la nuova deducibilità prevista per legge per le spese di rappresentanza sostenute dall’impresa nell’arco dell’anno fiscale.

Nel quadro RF sono stai aggiunti dei nuovi codici da inserire al rigo RF31 dedicato alle variazioni in aumento, in particolare è doveroso segnalare i nuovi codici 53 e 54 riservati ai contribuenti che sono passati da un regime agevolato forfettario ad un regime ordinario. Il primo codice elencato dovrà essere utilizzato per indicare gli importi dei ricavi che concorrono alla determinazione del reddito i quali erano stati precedentemente calcolati secondo le disposizioni che regolano il regime forfettario. Il secondo codice invece va a segnalare le spese sostenute e rientranti tra le competenze inerenti al periodo d’imposta in cui veniva applicato il regime agevolato. Per gli stessi soggetti nel rigo RF55 dedicato alle variazioni in diminuzione è stato inserito il nuovo codice 57.

L’Imprenditore Giovanile, i Lavoratori in Mobilità, il Regime Forfettario e il Quadro LM

In questo quadro e con riferimento ai soggetti in regime forfettario, va segnalato l’obbligo della compilazione della riga LM34 riferita al reddito lordo conseguito e la riga LM37 inerente a perdite pregresse. Le due righe sono state fornite di due distinte colonne dedicate ai soggetti rientranti nella gestione artigiani e commercianti INPS (colonna 1) e gestione separata (colonna 2).

A tali aggiornamenti vanno aggiunte al rigo LM40, relativo al credito d’imposta, le nuove colonne 10 e 11 per il credito maturato a seguito spese sostenute ai fini di erogazione libera ad istituti scolastici e per l’istallazione di impianti di video sorveglianza. Inoltre al rigo LM50, relativo alle perdine non fluite in compensazione, è stata aggiunta la colonna 5 in caso di eccedenze conseguite nell’anno 2016 dai soli soggetti in regime fiscale agevolato dei minimi.

I Prospetti Comuni e il Quadro RS

In questo quadro è stato eliminato il prospetto inerente gli errori contabili rilevati in quanto sostituito con la possibilità di inoltro di dichiarazione integrativa a favore del contribuente entro il termine di accertamento da parte delle Autorità predisposte.

Le Imposte Sostitutive/Addizionali IRPEF e il Quadro RQ

E’ sto inserito la sezione XXII riservata agli imprenditori che hanno applicato un imposta sostitutiva pari al 8% sulla differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente e quello nominale del bene immobile strumentale a seguito la sua estromissione dal patrimonio dell’attività d’impresa. Inoltre sono state aggiunte le sezioni XXIII lettera A, B e C riguardanti le rivalutazioni di beni d’impresa e di partecipazione.