Circolare QF-005/2018 – SPESE PUBBLICITARIE E IL CREDITO DI IMPOSTA: TUTTE LE NOVITA’
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha introdotto un nuovo credito di imposta finalizzato ad incrementare gli investimenti in ambito pubblicitario delle imprese e dei lavoratori autonomi. Tale normativa è stata successivamente modificata dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 che ha ampliato il beneficio anche agli enti non commerciali e all’editoria. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90 del 16 maggio 2018, emanato a seguito del parere del Consiglio di Stato sullo schema del decreto, sono state divulgate le regole attuative, successivamente approvate dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri che ha inoltre reso noto i modelli e le istruzioni per poter fruire del credito d’imposta.
Quali investimenti?
Il c.d. “Bonus Pubblicità” riguarda due differenti tipologie di investimenti incrementali. In particolare da una parte abbiamo le attività pubblicitarie effettuate per mezzo di stampa periodica e quotidiana e dall’altra quelle svolte tramite emittenti radiofoniche e televisive locali.
Nella prima categoria rientrano gli investimenti posti in essere dal lavoratore autonomo, dall’impresa o dall’ente non commerciale dalla data del 24 giugno al 31 dicembre del 2017 a cui si aggiungono quelli effettuati annualmente dal primo gennaio 2018 in poi. Al fine di usufruire del beneficio esposto occorre che il valore di tali di interventi sia superiore almeno dell’1% del valore di identiche attività svolte nell’anno 2016.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati attraverso emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, rientrano nella disciplina del beneficio quelli eseguiti in modo annuale dalla data del primo gennaio 2018 in poi. Anche in questo caso l’ammontare delle spese sostenute deve essere superiore all’1% rispetto alle stesse effettuate nell’anno precedente.
Le spese di campagna pubblicitaria devono essere considerate al netto delle spese considerate accessorie come quelle riguardanti intermediari o collegate ad esse, ma non rientranti nel mero acquisto dello spazio pubblicitario. Nei casi in cui i soggetti interessati non abbiano sostenuto negli anni precedenti spese pubblicitarie o siano costituite nell’anno fiscale di riferimento, viene considerato incrementale l’intero importo delle spese effettuate, così come specificato dal Consiglio di Stato all’interno di un suo Provvedimento.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti che hanno ad oggetto l’acquisto di spazi pubblicitari in ambito di televendite, la vendita di servizi di scommesse e giochi con vincite in denaro, attività di chat-line e di messaggeria vocale aventi servizi di sovrapprezzo.
Chi ne può usufruire?
Come precedentemente esposto, posso usufruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti commerciali che hanno posto in essere una campagna pubblicitaria, senza tener conto della natura giuridica, delle dimensioni e del regime fiscale adottato dalle stesse.
Occorre però fare una distinzione tra soggetti definiti microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative con gli altri sprovvisti di tali requisiti. In particolari per i primi viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 90% del valore degli investimenti effettuati, mentre per gli altri non rientranti in queste categorie la percentuale è ridotta al 75%.
Come accedere al credito di imposta?
I soggetti interessati per poter accedere al credito di imposta dovranno compilare un apposito modello, sottoscritto dal legale rappresentante in caso di imprese ed enti oppure dallo stesso lavoratore, da presentare telematicamente nel periodo compreso tra il primo e il 30 marzo di ogni anno al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale comunicazione dovrà contenere i dati identificativi dell’impresa, dell’ente e del lavoratore, i costi sostenuti in ambito pubblicitario, l’ammontare e la relativa percentuale di incremento dell’investimento con il relativo raffronto con l’anno precedente e il totale del credito di imposta che viene richiesto per ciascun mezzo pubblicitario. Il modello in esame potrà essere utilizzato per la comunicazione di accesso al credito di imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati che dovrà essere predisposta entro il 31 gennaio dell’anno successivo al fine di certificare la realizzazione degli investimenti precedentemente segnalati nella comunicazione per l’accesso.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri renderà noto un elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito con l’ammontare del credito fruibile, presentato in un primo momento in via provvisoria e successivamente in via definitiva.
Termini differenti sono stati previsti per gli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018. In particolare per quelli svolti nell’anno in corso e per quelli posti in essere dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, la comunicazione dovrà essere presentata nel periodo che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a stilare un elenco dei soggetti richiedenti il credito in esame.
Va sottolineato che il credito di imposta relativo al “Bonus Pubblicità” non è cumulabile ed è alternativo rispetto ad altre agevolazioni poste in essere da ulteriori normative.
Come utilizzare il credito?
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione per mezzo del modello F24 che dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici predisposti dall’Agenzia delle Entrate.